Facendo riferimento al Rapporto COVID-19 n. 32/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), vediamo insieme quali sono le principali indicazioni da applicare in una cucina:
– misurazione della temperatura al personale (deve risultare inferiore a 37,5 °C);
– mantenimento della distanza di sicurezza;
– lavarsi sovente le mani e non toccarsi bocca, occhi e naso;
– detergere frequentemente le superfici della cucina e dell’attrezzatura (taglieri, utensili, ecc.);
– se si disinfetta la frutta e la verdura, utilizzare solamente prodotti approvati per l’uso alimentare;
– seguire scrupolosamente le buone prassi d’igiene nella preparazione dei piatti.
Durante la somministrazione dei pasti, l’organizzazione dei posti a sedere è di fondamentale importanza e il documento tecnico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) fornisce indicazioni molto flessibili. È preferibile, anche in considerazione dello spazio di movimento del personale, mantenere una distanza fra i tavoli non inferiore a 2 metri e garantire tra i clienti seduti una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets. Dovrebbe essere definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 m2 per ciascun cliente, fatto salvo l’adozione di misure di protezione, come ad es. le barriere divisorie. Utilizzare un format di presentazione del menù alternativo rispetto ai tradizionali, indossare la mascherina in tutte le attività che prevedono di alzarsi dal proprio posto e rendere disponibili i prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale, posizionandoli anche in più punti della sala.
Un infortunio sul lavoro può dare origine ad una inabilità temporanea. Durante questa fase l’INAIL cura la presa in carico dell’infortunato, attraverso ambulatori e strutture riabilitative, dove la persona viene trattata e seguita nel percorso di recupero delle proprie funzionalità.
Cliccando sul link sotto riportato è possibile visionare una raccolta di semplici esercizi riabilitativi che, oltre a poter essere utilizzati in attesa o contemporaneamente alla ripresa dell’attività lavorativa al termine del percorso con il fisioterapista, possono essere utili anche come PREVENZIONE di complicanze e recidive, aiutando la persona a migliorare e mantenere una condizione fisica adeguata all’attività svolta.
L’opuscolo contiene esercizi per:
– IL RACHIDE CERVICALE
– IL TRATTO LOMBARE
– L’ANCA E IL GINOCCHIO
– LA CAVIGLIA E IL PIEDE
https://www.inail.it/…/alg-pubbl-cesercizi-per-la-riabilita…
Stiamo parlando della PROPRIA ESPERIENZA, dell’EVOLUZIONE DELLA SCIENZA TECNICA e della CASISTICA VERIFICABILE.
Quindi, la previsione e la prevenzione del rischio devono prendere in considerazione qualsiasi fattore di pericolo evidenziato dall’Evoluzione della scienza tecnica e non solo considerare l’esperienza propria dell’imprenditore.
Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza del 30 Aprile 2020 n. 13483 ha ribadito che per considerare “non noto” un rischio non basta la mancata previsione del pericolo, né che la sua realizzazione non si sia mai presentata in modo concreto nello svolgimento dell’attività e né che esso non rientri nell’esperienza indiretta del datore di lavoro. Per considerare “non noto” il rischio occorre che anche la scienza tecnica NON abbia potuto osservare l’evento che lo realizza. Solo in questo caso viene meno l’obbligo previsionale del datore di lavoro, a cui non si può richiedere di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico con una previsione individuale.
Da questo si evince che l’evento “raro” è un evento NON ignoto e di conseguenza sempre prevedibile e valutabile.
Il documento di sintesi “Position Paper” realizzato da Confindustria e dal titolo “La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19: Prime indicazioni operative” si sofferma su alcuni aspetti: l’adeguatezza dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 riguardanti la responsabilità amministrativa dell’impresa, gli obblighi per il datore di lavoro e l’azienda, il ruolo dell’Organismo di vigilanza e la necessità di prestare particolare attenzione all’implementazione delle varie misure anticontagio previste da norme e protocolli condivisi.
In questo documento si indica che il Covid-19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio, che sono distinti in indiretti, come la corruzione e il riciclaggio e in diretti, ovvero quelli conseguenti al contagio da Covid-19, che coinvolgono indistintamente tutte le imprese, tutta la collettività e che sono trattati nell’ambito della responsabilità 231.
Ciò che viene richiesto nel Modello 231 è di prevedere il complesso dei presidi generali idonei ad assicurare un valido ed efficace sistema gestionale, che contempli tutte le specifiche misure necessarie per l’adempimento degli obblighi giuridici a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Quindi, se l’azienda declina in modo puntuale le misure poste in essere per recepire quelle contenute nel Protocollo di sicurezza, se sono documentate per iscritto tutte le singole attività realizzate e le decisioni assunte dal Datore di lavoro in attuazione di tali misure, se si sono svolte attività informative ai dipendenti e se si instaura un rapporto propositivo con l’Organo di vigilanza, il Datore di lavoro NON ha responsabilità, anche in chiave 231, in quanto ha adottato e concretamente implementato le misure anticontagio prescritte dalle Autorità pubbliche per far fronte al rischio pandemico.
L’arresto cardiocircolatorio costituisce la principale causa di morte nel nostro paese… I casi di morte cardiaca improvvisa sono stimati tra 50.000 e 70.000 ogni anno e tra i casi che necessitano di rianimazione cardiopolmonare (ventilazione e compressioni toraciche) ci sono quelli correlati l’annegamento, che conta circa 400 decessi.
Per far fronte a questi numeri ci viene in aiuto la tecnologia che dovrebbe essere sempre attivamente supportata da un’ampia attività di PREVENZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO effettuata su larga scala e incrementata visto che i soccorritori sia laici che sanitari in questo periodo sono maggiormente esposti al rischio di infezione.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha valutato la rianimazione cardiorespiratoria, anche se considerata una manovra salvavita e in quanto tale è indispensabile effettuarla senza indugio, come un’attività altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori, quindi da effettuarsi con specifiche precauzioni. È dunque per tale motivo che sono state apportate delle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione universalmente riconosciuti, con la circolare del Ministero della Salute del 5 Giugno 2020, che si focalizza su tre temi:
– Il soccorso balneare;
– Il soccorso e le manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedaliere per i soccorritori laici.
– La formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D (inerente la defibrillazione).
In questo articolo ci soffermeremo a parlare del soccorso balneare visto il cospicuo numero di morti nel nostro paese, ovvero circa 400.
Il Bagnino di Salvataggio (BDS) è definito come un soccorritore non sanitario di elevata specializzazione per l’ambiente di balneazione che, oltre a far fronte alle responsabilità proprie di questo mestiere, a causa dell’emergenza Covid, deve osservare ulteriori accorgimenti. È importante che il bagnino abbia sempre a disposizione durante il suo servizio i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) appropriati, compresa una mascherina supplementare per la vittima, il sistema pallone-filtro-maschera e, ove obbligatorio, una fonte di ossigeno con un circuito-maschera per la sua erogazione.
In caso di annegamento, la fase di salvataggio deve avvenire con procedura rescue can o rescue T-Tube che consente un distanziamento dalla vittima o in alternativa, a giudizio dello stesso BDS, utilizzare il pattino o la tavola di salvataggio e durante tale intervento deve sempre indossare maschera e boccaglio. Successivamente, la fase di soccorso, che deve essere possibilmente completa (ventilazione + massaggio cardiaco + ossigeno) avviene con il pallone auto-espansibile (tipo Ambu) e, solo in casi limite, con la pocket-mask provvista di tubo distanziatore. Entrambi i dispositivi saranno accoppiati ad una fonte di erogazione di ossigeno normobarico. Questi dispositivi fanno parte dell’equipaggiamento messo a disposizione dei BDS. Da evitare la ventilazione bocca a bocca e durante il massaggio cardiaco è opportuno appoggiare sul viso della vittima una mascherina o un telino, che devono essere prontamente rimossi in caso di un episodio di vomito.
Nell’art. 268 del D.Lgs 81/2008 gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi:
Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costruisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
E’ evidente quanto sia importante l’assegnazione di un agente biologico come il virus SARS-CoV-2 a un determinato gruppo, in relazione anche alle misure di sicurezza da attuare per ridurre il rischio.
La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 inserisce tale agente nel gruppo 3.
Inoltre, sarà aggiornato l’allegato III della direttiva 2000/54/CE riportante l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione.