- Collaborazione alla valutazione dei rischi: il medico, secondo il D.lgs 81/08 e successive modifiche, deve collaborare, per quanto di sua competenza, alla valutazione dei rischi e di conseguenza diventa corresponsabile, insieme al datore di lavoro, in caso di errori od omissioni di tipo sanitario. Ogni azienda e ogni datore di lavoro, per avere la certezza di non incorrere in errori o omissioni, deve favorire la collaborazione del medico competente coinvolgendolo nella valutazione dei rischi fin dalle prima fasi
- Visite ambienti di lavoro: il medico competente, secondo il D.lgs 81/08 e successive modifiche, deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. Tale periodicità può essere modificato con giustificata motivazione ed in questo caso deve essere stilato apposito verbale condiviso tra datore di lavoro, medico competente, RLS, RSPP.
- Partecipazione alle riunioni annuali sulla sicurezza: una volta all’anno si svolge la riunione annuale della sicurezza ex art. 35 del D.lgs 81/08 e successive modifiche. A tale riunione partecipano il datore di lavoro, medico competente, RLS, RSPP e si segue l’ordine del giorno previsto dal sucitato articolo.