Nell’art. 268 del D.Lgs 81/2008 gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi:
Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costruisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
E’ evidente quanto sia importante l’assegnazione di un agente biologico come il virus SARS-CoV-2 a un determinato gruppo, in relazione anche alle misure di sicurezza da attuare per ridurre il rischio.
La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 inserisce tale agente nel gruppo 3.
Inoltre, sarà aggiornato l’allegato III della direttiva 2000/54/CE riportante l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione.