Con la recente entrata in vigore del D.Lgs. n. 101/2020 la materia della radioprotezione è stata riformata e adeguata alla disciplina comunitaria contenuta nella Direttiva Euratom 2013/59, con ricadute pratiche assai significative sull’esercizio dell’attività odontoiatrica.
Dal momento che gli apparecchi radiologici abitualmente in uso presso gli studi dentistici hanno una differenza di potenziale superiore rispetto ai 5 kV previsti dalla norma, la disciplina contenuta nel Decreto si applica anche all’odontoiatria.
Inoltre, il D.Lgs. n. 101, al Titolo XIII dedicato alle “Esposizioni Mediche”, entra nel vivo dell’attività medica e dunque anche dell’odontoiatria.
L’art. 159, il quale espressamente chiarisce, al comma 13, che “(…) le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’attività complementare stessa, o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica. Nell’ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici (…)”.
Le principali novità sono:
- l’Esperto Qualificato cambia nome e diventa Esperto di Radioprotezione;
- la frequenza delle valutazioni, precedentemente decisa dall’Esperto Qualificato, diventa almeno annuale;
- i Medici che utilizzano gli apparecchi radiologici devono effettuare un Corso di aggiornamento sulla radioprotezione del paziente almeno ogni 5 anni.
La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti che il datore di lavoro è tenuto a effettuare e allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall’Esperto di radioprotezione e dal Datore di Lavoro e deve avere data certa. Le relazioni precedentemente redatte ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 230/95 devono essere aggiornate ai sensi della nuova normativa.
È quindi obbligatorio che il datore di lavoro nomini l’Esperto di Radioprotezione con lettera di incarico e relativa accettazione; tale nomina deve essere conservata presso la sede dell’attività.
È estesa all’odontoiatria la valutazione dei livelli diagnostici di riferimento; con cadenza quadriennale l’esperto in fisica medica misura tali livelli e nella documentazione relativa al sistema di qualità adottato devono essere esplicitati, oltre a tali livelli, gli standard di buona pratica adottati dalla struttura, le fonti da cui sono tratti e le modalità della loro verifica.
Per quanto riguarda la formazione degli odontoiatri, questi devono avere crediti formativi specifici in materia di radioprotezione in misura pari ad almeno il 15% di quelli previsti per il triennio (cessa l’obbligo di formazione specifica quinquennale previsto dal D.Lgs. 230/95).
La formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti che possono essere classificati nella categoria A, B o non esposti, devono essere formati con cadenza triennale e il decreto prevede gli argomenti della formazione specifica per ciascuna categoria.