NOVITA’ SULLA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

22 Dicembre 2021

Il datore di lavoro ha le maggiori responsabilità nella prevenzione del rischio e nella sicurezza all’interno della propria azienda o attività; ciò vale anche nel contesto della radioprotezione, ovvero della protezione dai danni derivanti dall’esposizione a fenomeni radioattivi, che si rende necessaria in determinate condizioni di lavoro in ambiti ospedalieri, minerari, nucleari, ecc..

 

I suoi doveri, come stabilito dal D. Lgs. 31 luglio 2020 n.101 e dalle direttive dell’Euratom, consistono in tutte le misure che possono aiutare a prevenire, direttamente o indirettamente, i danni biologici deterministici e stocastici causati dal rischio di radiazioni ionizzanti.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020 n.101, pubblicato in G.U. il 12 agosto 2020 e recante l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Ai sensi dell’articolo 133 del Dlgs 101/2020, si definiscono:

lavoratori esposti: i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

  • 1 mSv (millisievert) di dose efficace;
  • 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
  • 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

Lavoratori di categoria A: lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

  • 6 mSv di dose efficace;
  • 5 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie.

Lavoratori di categoria B: lavoratori esposti non classificati in Categoria A

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Sul piano operativo sono 2 le figure professionali incaricate della sorveglianza medica e di quella fisica della radioprotezione:

    1. il medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, in possesso del titolo di medico competente abilitato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi Dlgs 101/2020;
    2. l’esperto di radioprotezione: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione, l’esperienza e i requisiti professionali di cui all’articolo 130 del Dlgs 101/2020, necessari per gli adempimenti nell’esercizio della sorveglianza fisica di cui allo stesso articolo 130 (è la figura equivalente all’esperto qualificato di cui al Dlgs230/1995).

MEDICO AUTORIZZATO

Ai sensi dell’articolo 138 del Dlgs 101/2020, i medici autorizzati alla radioprotezione sono iscritti, dal momento del conseguimento dell’abilitazione, in un elenco nazionale istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dal 27 agosto 2020, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati. Le attività del medico autorizzato sono:

  • sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A e B;
  • sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
  • sorveglianza medica eccezionale (articolo 141 del Dlgs 101/2020).

Il datore di lavoro, nell’ambito di attività che espongono i lavoratori a radiazioni ionizzanti, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale abilitata. Però, ai sensi del comma 2 dell’articolo 134 del Dlgs 101/2020, i medici competenti di cui all’articolo 25 del Dlgs 81/2008, che al 27 Agosto 2020 svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B (era previsto dal comma 2 dell’articolo 83 del precedente Dlgs 230/1995) possono ancora continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione per ulteriori ventiquattro mesi (ovvero fino al 27 agosto 2022). Ai sensi del Titolo XI del Dlgs 101/2020, nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, deve:

  • effettuare l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
  • istituire, aggiornare e conservare i documenti sanitari personali (DoSP) con le caratteristiche definite dal modello C dell’allegato XXIII, in cui sono compresii dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale; la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti; le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto qualificato;
  • consegnare i DoSP all’Inail entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività dell’impresa;
  • consegnare al medico autorizzato subentrante i DoSP, nel caso di cessazione dall’incarico;
  • fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Secondo l’articolo 129 del Dlgs 101/2020, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l’elenco degli esperti di radioprotezione, il quale è ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 10 4neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7 (che contiene le definizioni) numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie (tale abilitazione è applicabile decorsi 18 mesi dal 27 agosto 2020, ai sensi dell’articolo 240 del Dlgs 101/2020);

d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all’articolo 7, numeri16), 63), 66), 67), 68), 69) e116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

L’abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

Ai sensi del Titolo XI del Dlgs 101/2020, nell’esercizio della sorveglianza fisica, l’esperto di radioprotezione deve

  • effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 del Dlgs 101/2020 e fornire indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei propri compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
  • effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:

– procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;

– effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

– esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;

– effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

– effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155;

  • effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
  • procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori;
  • verificare che il personale di cui all’articolo 128, comma 2 (personale dipendente o lavoratore esterno senza abilitazione che opera con mansioni esecutive sotto la responsabilità dell’esperto di radioprotezione) impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
  • svolgere l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal Dlgs 101/2020;
  • assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:

– nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;

– nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;

– nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;

– nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;

– nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;

– nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;

– nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;

– nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;

– nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento.

Inoltre, l’esperto di radioprotezione:

  • procede alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del Dlgs101/2020;
  • partecipa alle riunioni previste dall’articolo 35 del Dlgs 81/2008 e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente; in caso di cessazione dall’incarico, è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell’incarico.
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